Art. 2.
                        Quadro riepilogativo
 
  1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art.  32,  lettera  g)  dello
Statuto,   e'  autorizzata  ad  apportare  alle  tabelle  del  Quadro
riepilogativo  regionale  allegato  al  Piano  faunistico   venatorio
regionale  approvato con la legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, le
modifiche conseguenti a quanto disposto dalla presente legge.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 3 aprile 1998
                                GALAN
  (Omissis).