Art. 2. Quadro riepilogativo 1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32, lettera g) dello Statuto, e' autorizzata ad apportare alle tabelle del Quadro riepilogativo regionale allegato al Piano faunistico venatorio regionale approvato con la legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, le modifiche conseguenti a quanto disposto dalla presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 3 aprile 1998 GALAN (Omissis).