Art. 2. Introduzione dell'art. 12-bis nella legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 aggiungere il seguente articolo: "Art. 12-bis. - (Contributi). - 1. La Regione Veneto eroga un contributo annuale al Coordinamento delle Autonomie locali per favorirne l'unita' d'azione, la formazione di uffici di rappresentanza per lo svolgimento di attivita' riguardanti in particolare l'informazione, i servizi e la formazione. 2. Il contributo e' unitario e viene erogato dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale coerente con le intese sottoscritte tra Regione e Associazioni delle autonomie locali. 3. La determinazione del contributo e' effettuata annualmente con legge di bilancio.".