Art. 2.
 Introduzione dell'art. 12-bis nella legge regionale 3 giugno 1997,
n. 20
 
  1.  Dopo  l'art.  12  della  legge  regionale  3 giugno 1997, n. 20
aggiungere il seguente articolo:
   "Art. 12-bis. - (Contributi). - 1.  La  Regione  Veneto  eroga  un
contributo  annuale  al  Coordinamento  delle  Autonomie  locali  per
favorirne   l'unita'   d'azione,   la   formazione   di   uffici   di
rappresentanza   per  lo  svolgimento  di  attivita'  riguardanti  in
particolare l'informazione, i servizi e la formazione.
  2. Il contributo e' unitario e viene erogato dalla Giunta regionale
sulla  base  di  un  programma  annuale  coerente   con   le   intese
sottoscritte tra Regione e Associazioni delle autonomie locali.
  3.  La  determinazione del contributo e' effettuata annualmente con
legge di bilancio.".