Art. 3.
                          Norma transitoria
 
  1. Nella  fase  di  prima  applicazione  della  presente  legge  di
modifica il Presidente della Regione provvede alla integrazione della
Conferenza   di   cui   all'art.  1  comma  1,  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 7 aprile 1998
                                GALAN