Art. 3. Norma transitoria 1. Nella fase di prima applicazione della presente legge di modifica il Presidente della Regione provvede alla integrazione della Conferenza di cui all'art. 1 comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 7 aprile 1998 GALAN