(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 21 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Delega delle funzioni amministrative relative alla ordinaria manutenzione 1. Tutti i comuni sede di porto o di approdo, le cui competenze sono delle Regioni, sono delegati a provvedere nell'ambito degli ambiti portuali: a) alla pulizia degli stessi; b) alla fornitura di energia elettrica; c) alla pubblica illuminazione ed alla manutenzione dei relativi impianti; d) alla manutenzione della viabilita' ed alla segnaletica stradale; e) alla manutenzione del verde pubblico; f) alla manutenzione delle opere edilizie in servizio dell'attivita' tecnica, amministrativa e di pulizia dei porti. Sono altresi' tenuti a compiere tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi a detti servizi e attivita' e a provvedere all'erogazione delle spese. 2. La Giunta regionale concorre a tale onere con il trasferimento agli stessi comuni in unica soluzione anticipata dei fondi all'uopo annualmente stanziati nel proprio bilancio di previsione per la ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi. 3. Le Amministrazioni comunali introitano tali fondi in un apposito capitolo delle contabilita' speciali del loro bilancio e della totalita' delle somme loro erogate, trasmettono alla Regione, a chiusura di ogni esercizio, analitico rendiconto finale della spesa in conformita' alle previsioni dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 43. 4. Le attivita' di straordinaria manutenzione degli ambiti portuali e di escavazione dei fondali permangono nelle competenze regionali e si esplicano per tramite del Genio civile di Pescara o in caso di impossibilita' dello stesso attraverso la concessione del finanziamento in favore, rispettivamente, dell'Ente Porto di Giulianova, dell'ASI Val Pescara e dell'ASI di Vasto o, in alternativa, in favore dei comuni di cui al primo comma. 5. La Giunta regionale provvede con proprio atto alla ripartizione dei fondi disponibili per la ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi e ad individuare l'importo da accantonare per rispondere a segnalazioni dei comuni per nuove necessita' emergenti non prevedibili o preventivabili.