(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18
                        del 21 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Delega delle funzioni amministrative
                relative alla ordinaria manutenzione
 
  1. Tutti i comuni sede di porto o di  approdo,  le  cui  competenze
sono  delle  Regioni,  sono  delegati  a provvedere nell'ambito degli
ambiti portuali:
   a) alla pulizia degli stessi;
   b) alla fornitura di energia elettrica;
   c) alla pubblica illuminazione ed alla manutenzione  dei  relativi
impianti;
   d)   alla   manutenzione  della  viabilita'  ed  alla  segnaletica
stradale;
   e) alla manutenzione del verde pubblico;
   f)  alla   manutenzione   delle   opere   edilizie   in   servizio
dell'attivita' tecnica, amministrativa e di pulizia dei porti.
  Sono    altresi'    tenuti    a    compiere    tutti    gli    atti
tecnico-amministrativi relativi a  detti  servizi  e  attivita'  e  a
provvedere all'erogazione delle spese.
  2.  La  Giunta regionale concorre a tale onere con il trasferimento
agli stessi comuni in unica soluzione anticipata dei  fondi  all'uopo
annualmente  stanziati  nel  proprio  bilancio  di  previsione per la
ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi.
  3. Le Amministrazioni comunali introitano tali fondi in un apposito
capitolo delle  contabilita'  speciali  del  loro  bilancio  e  della
totalita'  delle  somme  loro  erogate,  trasmettono  alla Regione, a
chiusura di ogni esercizio, analitico rendiconto finale  della  spesa
in  conformita'  alle  previsioni dell'ultimo comma dell'art. 6 della
legge regionale 11 settembre 1979, n. 43.
  4. Le attivita' di straordinaria manutenzione degli ambiti portuali
e di escavazione dei fondali permangono nelle competenze regionali  e
si  esplicano  per  tramite  del Genio civile di Pescara o in caso di
impossibilita'   dello   stesso   attraverso   la   concessione   del
finanziamento   in   favore,   rispettivamente,  dell'Ente  Porto  di
Giulianova,  dell'ASI  Val  Pescara  e  dell'ASI  di  Vasto   o,   in
alternativa, in favore dei comuni di cui al primo comma.
  5.  La Giunta regionale provvede con proprio atto alla ripartizione
dei fondi disponibili per la ordinaria manutenzione dei porti e degli
approdi e ad individuare l'importo da accantonare  per  rispondere  a
segnalazioni   dei   comuni   per   nuove  necessita'  emergenti  non
prevedibili o preventivabili.