(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 6 febbraio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge La presente legge disciplina l'esercizio dell'attivita delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la professione del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e le attivita' di organizzazione di viaggio esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.