Art. 10.
                        Tasse di concessione
 
  L'apertura  di  ogni  agenzia  di  viaggio  e  turismo, comprese le
succursali e le filiali di cui all'art.  5,  nonche'  le  agenzie  di
carattere  stagionale,  e'  soggetta  al  pagamento  delle  tasse  di
concessione regionali previste dalla legislazione vigente.
  Il pagamento della tassa di concessione regionale, nella misura  di
cui  al  comma 1, e' altresi' dovuto in tutti i casi di modificazione
che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, comportano  il  rilascio  di  una
nuova  autorizzazione.  Nel caso di trasferimento della sede in altro
comune della stessa provincia non si procede ad esazione della  tassa
di concessione per l'anno in corso.
  Il  pagamento  della  tassa  di concessione regionale nonche' delle
tasse di rinnovo annuali, e' dovuto nella misura prevista dal decreto
legislativo 22  giugno  1991,  n.  230  e  successive  modifiche,  in
relazione  al  numero  di  abitanti  del  comune  in  cui  e' situata
l'agenzia. Il versamento e' effettuato sul c/c postale intestato alla
Tesoreria  della  Regione  Abruzzo  -  Ufficio  tributi  e  vigilanza
finanziaria.
  Il versamento della tassa annuale deve essere effettuato  entro  il
31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
  Copia  dell'attestazione  di  pagamento  va  inviata alla provincia
competente per territorio che provvedera' a segnalare  al  competente
ufficio della Regione le eventuali inadempienze.
  Il  mancato  pagamento  della  tassa  di  concessione  nei  termini
previsti dalle leggi regionali comporta, previa  diffida,  la  revoca
dell'autorizzazione.