Art. 10. Tasse di concessione L'apertura di ogni agenzia di viaggio e turismo, comprese le succursali e le filiali di cui all'art. 5, nonche' le agenzie di carattere stagionale, e' soggetta al pagamento delle tasse di concessione regionali previste dalla legislazione vigente. Il pagamento della tassa di concessione regionale, nella misura di cui al comma 1, e' altresi' dovuto in tutti i casi di modificazione che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, comportano il rilascio di una nuova autorizzazione. Nel caso di trasferimento della sede in altro comune della stessa provincia non si procede ad esazione della tassa di concessione per l'anno in corso. Il pagamento della tassa di concessione regionale nonche' delle tasse di rinnovo annuali, e' dovuto nella misura prevista dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche, in relazione al numero di abitanti del comune in cui e' situata l'agenzia. Il versamento e' effettuato sul c/c postale intestato alla Tesoreria della Regione Abruzzo - Ufficio tributi e vigilanza finanziaria. Il versamento della tassa annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Copia dell'attestazione di pagamento va inviata alla provincia competente per territorio che provvedera' a segnalare al competente ufficio della Regione le eventuali inadempienze. Il mancato pagamento della tassa di concessione nei termini previsti dalle leggi regionali comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.