Art. 11. C a u z i o n e La cauzione e' versata, a pena di decadenza alla provincia entro trenta giorni dalla data della richiesta in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, intestati al titolare stesso ovvero in titoli al portatore o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura di L. 50.000.000 (cinquantamilioni). L'importo della cauzione o della fidejussione e' soggetto a revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo. In caso di mancato versamento della integrazione di cui al comma precedente, entro trenta giorni dalla richiesta, si procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuto adempimento. La cauzione e' vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione e' concesso, a domanda di cessazione della attivita' dell'agenzia e sempre che siano state regolarizzate dall'interessato le eventuali pendenze derivanti dall'esercizio delle attivita' medesime. L'autorizzazione all'esercizio di una filiale stagionale di una agenzia di viaggio e turismo, avente la sede principale nella Regione Abruzzo non comporta l'obbligo del versamento della cauzione. Il mancato pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge determina da parte della provincia il prelievo dal deposito cauzionale di una somma pari all'ammontare della sanzione irrogata. La provincia trattiene le somme acquisite per le sanzioni. L'imprenditore dovra' reintegrare la cauzione entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento, pena la decadena dell'autorizzazione all'esercizio dell'agenzia.