Art. 11.
                           C a u z i o n e
 
  La  cauzione  e'  versata, a pena di decadenza alla provincia entro
trenta giorni dalla data della richiesta in contanti o in  titoli  di
rendita  pubblica  esenti  da  vincoli,  intestati al titolare stesso
ovvero in titoli al portatore  o  mediante  fidejussione  bancaria  o
assicurativa, nella misura di L. 50.000.000 (cinquantamilioni).
  L'importo  della  cauzione  o  della  fidejussione  e'  soggetto  a
revisione quinquennale con deliberazione della  Giunta  regionale  in
base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
  In  caso  di  mancato versamento della integrazione di cui al comma
precedente, entro trenta giorni  dalla  richiesta,  si  procede  alla
sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuto adempimento.
  La  cauzione  e'  vincolata  per  tutto  il  periodo  di  esercizio
dell'agenzia.  Lo svincolo della cauzione e' concesso, a  domanda  di
cessazione  della  attivita'  dell'agenzia  e  sempre che siano state
regolarizzate  dall'interessato  le  eventuali   pendenze   derivanti
dall'esercizio delle attivita' medesime.
  L'autorizzazione  all'esercizio  di  una  filiale stagionale di una
agenzia di viaggio e turismo, avente la sede principale nella Regione
Abruzzo non comporta l'obbligo del versamento della cauzione.
  Il mancato pagamento delle sanzioni previste dalla  presente  legge
determina   da   parte  della  provincia  il  prelievo  dal  deposito
cauzionale di una somma pari all'ammontare della sanzione irrogata.
  La provincia trattiene le somme acquisite per le sanzioni.
  L'imprenditore dovra' reintegrare la cauzione entro sessanta giorni
dall'adozione del provvedimento, pena la decadena dell'autorizzazione
all'esercizio dell'agenzia.