Art. 12.
                      A s s i c u r a z i o n e
 
  Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima  del
rilascio   della  autorizzazione,  polizza  assicurativa  a  garanzia
dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il
contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei  servizi
offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla
Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.),
di  cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' della direttiva
CEE del 13  giugno  1990,  n.  314,  concernente  i  circuiti  "tutto
compreso", cosi' come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 111.
  Le   polizze   assicurative   devono   specificare   i  criteri  di
determinazione del premio, nonche' i massimali di risarcimento  e  le
specifiche  clausole  volte  ad  assicurare  la liquidazione, a breve
termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in
conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte
dell'agenzia di viaggio e turismo.
  L'agenzia invia annualmente alla provincia competente per territono
la  documentazione  comprovante  l'avvenuta  copertura   assicurativa
dell'attivita' autorizzata.
  La  Giunta  regionale,  con  proprio  provvedimento,  determina con
riferimento all'attivita' autorizzata i nuovi massimali di  copertura
assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal primo comma.