Art. 12. A s s i c u r a z i o n e Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima del rilascio della autorizzazione, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' della direttiva CEE del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i circuiti "tutto compreso", cosi' come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonche' i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo. L'agenzia invia annualmente alla provincia competente per territono la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attivita' autorizzata. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina con riferimento all'attivita' autorizzata i nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal primo comma.