Art. 13.
                 Redazione dei programmi di viaggio
 
  I  progammi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o
senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti o organizzati dalle
agenzie di viaggio e turismo, sia per  l'interno  che  per  l'estero,
devono  contenere,  ai  fini  della loro pubblicazione sotto forma di
opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:
   a) il soggetto produttore o organizzatore;
   b) le date di svolgimento;
   c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
   d) le  quote  di  partecipazione,  con  l'indicazione  del  prezzo
globale  corrispondente  a  tutti  i servizi forniti, con menzione di
quelli  esclusi,  e  dell'eventuale  acconto  da   versare   all'atto
dell'iscrizione nonche' delle scadenze per il versamento del saldo;
   e)   la   qualita'   e  quantita'  dei  servizi,  con  riferimento
all'albergo o altro  tipo  di  alloggio,  al  numero  dei  pasti,  ai
trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro e'
compreso  nella  quota  di partecipazione; in particolare, per quanto
concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le  tipologie
e  le  caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o
altro tipo di alloggio, dovranno  essere  indicati  l'ubicazione,  la
categoria o classificazione o livello di confort;
   f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
   g)  le  condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o
per recesso del cliente che per annullamento  del  viaggio  da  parte
dell'agenzia  o  per  cause  di  forza  maggiore  o  per altro motivo
prestabilito;
   h) il periodo di validita' del programma;
   i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 12, con
l'indicazione dei rischi coperti;
   j) il numero minimo dei partecipanti eventualmente  richiesto  per
effettuare  il  viaggio  e la data limite di informazione dell'utente
dei servizi turistici in caso di annullamento;
   k) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita';
   l)  le  misure  igieniche  e  sanitarie   richieste   nonche'   le
informazioni  di  carattere generale in materia di visti e passaporti
necessarie  all'utente  dei  servizi  turistici  per   fruire   delle
prestazioni previste dai programmi di viaggio;
   m)  la  dichiarazione  che  il contratto e' sottoposto, nonostante
qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione  di
cui  all'art.  3  della  presente legge e della direttiva 90/314/CEE,
cosi' come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.
  Il  riferimento  ai  predetti  programmi  deve  essere  citato  nei
documenti di viaggio.
  Il  programma  costituisce l'elemento di riferimento della promessa
di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.  A
tal fine il programma e' posto a disposizione dei consumatori.
  Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a  far  pervenire  alla
provincia, con lettera raccomandata, bozza delle pubblicazioni di cui
al presente articolo. Eventuali rilievi della provincia relativi alla
regolarita'  delle  pubblicazioni  devono  pervenire  alla agenzia di
viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di
stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva  verifica  in  ordine
alla  corrispondenza  tra  le  pubblicazioni  stesse e le prestazioni
effettuate.
  La pubblicita' dei programmi, in qualsiasi forma  realizzata,  deve
contenere   l'esplicito   riferimento   ai  corrispondenti  programmi
verificati dalla provincia.
  Trascorso il termine di cui al precedente comma 4) dal  ricevimento
delle  pubblicazioni  da  parte  della  provincia,  senza rilievi, la
diffusione si intende autorizzata.
   Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per
i programmi diffusi esclusivamente su reti telematiche.