Art. 14.
      Uso della denominazione e orario di apertura al pubblico
 
  La denominazione di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica"  e
simili,  nonche'  le  corrispondenti espressioni in lingua straniera,
sono riservate  alle  imprese  che  hanno  ottenuto  l'autorizzazione
all'esercizio previsto dalla provincia.
  Ciascuna  agenzia  di  viaggio  esercente  la  vendita  diretta  al
pubblico deve comunicare alla provincia ed  esporre  al  pubblico  il
proprio  orario  di apertura quotidiano, liberamente determinato, con
l'indicazione dei giorni della settimana in cui essa restera' chiusa.
In caso di variazione e' necessaria una nuova comunicazione.
  L'agenzia di viaggio e' tenuta ad osservare  l'orario  di  apertura
determinato ai sensi del comma precedente.