Art. 14. Uso della denominazione e orario di apertura al pubblico La denominazione di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili, nonche' le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio previsto dalla provincia. Ciascuna agenzia di viaggio esercente la vendita diretta al pubblico deve comunicare alla provincia ed esporre al pubblico il proprio orario di apertura quotidiano, liberamente determinato, con l'indicazione dei giorni della settimana in cui essa restera' chiusa. In caso di variazione e' necessaria una nuova comunicazione. L'agenzia di viaggio e' tenuta ad osservare l'orario di apertura determinato ai sensi del comma precedente.