Art. 15. Chiusura temporanea dell'agenzia Il titolare dell'autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi, ne deve informare la provincia con lettera raccomandata indicando i motivi e la durata della chiusura. Per periodi superiori la sospensione deve essere autorizzata dalla provincia. In ogni caso l'agenzia di viaggio non puo' procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.