Art. 15.
                  Chiusura temporanea dell'agenzia
 
  Il titolare dell'autorizzazione che intenda procedere alla chiusura
temporanea  dell'agenzia,  per  un  periodo  non superiore a tre mesi
consecutivi, ne deve informare la provincia con lettera  raccomandata
indicando  i motivi e la durata della chiusura. Per periodi superiori
la sospensione deve essere autorizzata dalla provincia.
  In ogni caso l'agenzia di viaggio non puo' procedere alla  chiusura
fino  a  che  sono  in corso di svolgimento i contratti di viaggio da
essa stipulati.