Art. 17. Attivita' turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico Le imprese che, esercitando l'attivita' di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumano direttamente anche l'organizzazione dei viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.