Art. 17.
 Attivita' turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico
 
  Le imprese che, esercitando  l'attivita'  di  trasporto  terrestre,
marittimo,  aereo  o  di  altro  tipo,  assumano  direttamente  anche
l'organizzazione  dei  viaggi,  soggiorni,  crociere  ed   escursioni
comprendenti   prestazioni  e  servizi  resi  oltre  il  servizio  di
trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.