Art. 2.
                        Delega alle province
 
  Sono  delegate alle province le funzioni amministrative concernenti
l'esercizio di attivita' delle agenzie di viagio e turismo  e  quelle
delle   associazioni   senza  scopo  di  lucro,  fatte  salve  quelle
esercitate direttamente dalla Regione,  cosi'  come  stabilito  negli
articoli successivi.