Art. 22. Commissione d'esame per direttore tecnico di agenzia di viaggio La commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio di direttore tecnico e' cosi' composta: a) un dirigente regionale del settore turismo, in qualita' di presidente; b) un docente di geografia; c) due direttori tecnici designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle agenzie di viaggio e turismo a livello regionale; d) un docente di lingua inglese e piu' docenti o esperti nell'altra lingua straniera prescelta dal candidato. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione con qualifica non inferiore alla settima. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. La commissione, nominata con deliebrazione della giunta regionale, puo' essere confermata una sola volta. Ai componenti la commissione giudicatrice spetta il trattamento economico previsto dalle leggi regionali 10 agosto 1973, n. 35 e 21 giugno 1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'ammissione alle prove orali il candidato dovra' conseguire il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna prova obbligatoria scritta. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, il candidato deve riportare alla prova orale una votazione non inferiore a sei decimi. Il mancato superamento delle prove scritte, come pure la valutazione inferiore a sei decimi nella prova orale formeranno oggetto di un sintetico giudizio da parte della commissione. La commissione provvede a redigere giorno per giorno il processo verbale dello svolgimento delle prove di abilitazione e di tutte le decisioni. Una volta concluse le prove orali, la commissione rimette al settore turismo gli elaborati scritti, i processi verbali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale, con le relative votazioni.