Art. 22.
   Commissione d'esame per direttore tecnico di agenzia di viaggio
 
  La  commissione  d'esame  per   l'abilitazione   all'esercizio   di
direttore tecnico e' cosi' composta:
   a)  un  dirigente  regionale  del  settore turismo, in qualita' di
presidente;
   b) un docente di geografia;
   c) due direttori tecnici designati dalle associazioni maggiormente
rappresentative  delle  agenzie  di  viaggio  e  turismo  a   livello
regionale;
   d)  un  docente  di  lingua  inglese  e  piu'  docenti  o  esperti
nell'altra lingua straniera prescelta dal candidato.
  Le funzioni di  segretario  sono  svolte  da  un  dipendente  della
Regione con qualifica non inferiore alla settima.
  Per  ogni  membro  effettivo  e per il segretario della commissione
viene nominato un membro supplente.
  La commissione, nominata con deliebrazione della giunta  regionale,
puo' essere confermata una sola volta.
  Ai  componenti  la  commissione  giudicatrice spetta il trattamento
economico previsto dalle leggi regionali 10 agosto 1973, n. 35  e  21
giugno 1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.
  Per l'ammissione alle prove orali il candidato dovra' conseguire il
punteggio  di  almeno  sette  decimi  in  ciascuna prova obbligatoria
scritta.
  Per   il   conseguimento   dell'abilitazione   all'esercizio  della
professione,  il  candidato  deve  riportare  alla  prova  orale  una
votazione non inferiore a sei decimi.
  Il   mancato   superamento   delle  prove  scritte,  come  pure  la
valutazione inferiore a  sei  decimi  nella  prova  orale  formeranno
oggetto di un sintetico giudizio da parte della commissione.
  La  commissione  provvede  a redigere giorno per giorno il processo
verbale dello svolgimento delle prove di abilitazione e di  tutte  le
decisioni.
  Una  volta  concluse  le  prove  orali,  la  commissione rimette al
settore turismo gli elaborati scritti, i processi verbali e  l'elenco
dei  candidati  che  hanno  superato  la prova orale, con le relative
votazioni.