Art. 24. Vigilanza e controllo Spettano alla provincia competente per territorio le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attivita' disciplinate dalla presente legge, anche con l'ausilio delle forze di P.S. a cio' proposte secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Ai funzionari all'uopo incaricati deve essere consentito l'accesso ai locali e alla documentazione delle agenzie di viaggi e delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi. La provincia puo' avvalersi per l'acquisizione di notizie sul funzionamento delle predette organizzazioni anche degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).