Art. 24.
                        Vigilanza e controllo
 
  Spettano alla provincia competente per territorio  le  funzioni  di
vigilanza  e di controllo sulle attivita' disciplinate dalla presente
legge, anche con l'ausilio  delle  forze  di  P.S.  a  cio'  proposte
secondo  le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e
successive modifiche ed integrazioni.
  Ai funzionari all'uopo incaricati deve essere consentito  l'accesso
ai  locali  e  alla  documentazione  delle  agenzie di viaggi e delle
associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi.
  La provincia puo'  avvalersi  per  l'acquisizione  di  notizie  sul
funzionamento  delle  predette  organizzazioni  anche degli uffici di
informazione e accoglienza turistica (IAT).