Art. 25.
             Associazioni nazionali senza scopo di lucro
 
  Le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge
17 maggio 1983, n. 217 che operano a livello nazionale per  finalita'
ricreative,   culturali   religiose  o  sociali  sono  autorizzate  a
svolgere, in modo  continuativo  ed  organizzativo  le  attivita'  di
organizzazione  e  vendita  di  viaggi, soggiorni, gite ed escursioni
esclusivamente  per  i propri associati senza l'autorizzazione di cui
all'art. 5 della presente legge.
  Per poter svolgere l'attivita' le associazioni devono dimostrare di
possedere i seguenti requisiti:
   a) presenza organizzata in almeno cinque regioni;
   b) costituzione ed operativita' continuativa da almeno un  biennio
nelle attivita' sociali statutarie;
   c)  assenza  di  qualsiasi  forma  di  lucro  desumibile anche dai
bilanci sociali, nonche'  di  qualsiasi  dipendenza  da  soggetti  ed
organismi esercenti attivita' imprenditoriale;
   d)  riconoscimento  associativo  ai  sensi della vigente normativa
nazionale concernente il riconoscimento della personalita' giuridica;
   e)   organizzazione   e   funzionamento   secondo    criteri    di
democraticita';
   f) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.
  Le  associazioni  senza  scopo  di  lucro  devono stipulare polizza
assicurativa  di  responsabilita'  civile  a  copertura  dei   rischi
derivanti ai soci dalla partecipazione all'attivita', nell'osservanza
delle    disposizioni   previste   in   materia   dalla   convenzione
internazionale relativa ai contratti di viaggio  (CCV)  di  cui  alla
legge  27 dicembre 1977, n.  1084, nonche' del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 111.
  La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento  del  premio  va
inviata annualmente alla provincia competente per territorio.
  Il  responsabile  organizzativo  a livello nazionale deve risultare
iscritto all'albo regionale dei  direttori  tecnici,  competente  per
territorio.
  Tale  soggetto  e' responsabile organizzativo anche delle attivita'
esercitate dalle articolazioni territoriali.
  L'attivita' del responsabile organizzativo, che puo' essere  svolta
da  un  socio,  e'  incompatibile  con  l'attivita'  di  responsabile
organizzativo di altra associazione.
  Le associazioni sono tenute ad inviare, alla  provincia  competente
per  territorio,  entro  il  31 marzo di ogni anno il programma delle
attivita'  e  sono  tenute,  altresi',  a  comunicare  le   eventuali
variazioni a detti programmi.
  In   tali  programmi  devono  essere  precisate  le  condizioni  di
annullamento del viaggio, la  dicitura  che  trattasi  di  iniziativa
riservata  esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia
assicurativa.
  Copie  dei  programmi  di  viaggio  devono  essere  trasmesse  alla
provincia  prima  della  diffusione per la verifica della conformita'
alle disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge.
  Le insegne poste  all'ingresso  degli  uffici  delle  associazioni,
anche  decentrati, nei quali vengono organizzate le attivita', devono
contenere  l'indicazione  che  esse  sono  riservate  ai  soli   soci
dell'associazione.