Art. 25. Associazioni nazionali senza scopo di lucro Le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 che operano a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali religiose o sociali sono autorizzate a svolgere, in modo continuativo ed organizzativo le attivita' di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati senza l'autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge. Per poter svolgere l'attivita' le associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) presenza organizzata in almeno cinque regioni; b) costituzione ed operativita' continuativa da almeno un biennio nelle attivita' sociali statutarie; c) assenza di qualsiasi forma di lucro desumibile anche dai bilanci sociali, nonche' di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attivita' imprenditoriale; d) riconoscimento associativo ai sensi della vigente normativa nazionale concernente il riconoscimento della personalita' giuridica; e) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticita'; f) fruizione dei servizi solo da parte degli associati. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attivita', nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio va inviata annualmente alla provincia competente per territorio. Il responsabile organizzativo a livello nazionale deve risultare iscritto all'albo regionale dei direttori tecnici, competente per territorio. Tale soggetto e' responsabile organizzativo anche delle attivita' esercitate dalle articolazioni territoriali. L'attivita' del responsabile organizzativo, che puo' essere svolta da un socio, e' incompatibile con l'attivita' di responsabile organizzativo di altra associazione. Le associazioni sono tenute ad inviare, alla provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle attivita' e sono tenute, altresi', a comunicare le eventuali variazioni a detti programmi. In tali programmi devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa. Copie dei programmi di viaggio devono essere trasmesse alla provincia prima della diffusione per la verifica della conformita' alle disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge. Le insegne poste all'ingresso degli uffici delle associazioni, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attivita', devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.