Art. 26. Organizzazione di viaggi in forma non professionale L'organizzazione occasionale e diretta di iniziative turistiche o ricreative nell'ambito del territorio nazionale, senza fini di lucro, rivolte a propri aderenti da parte di sodalizi, gruppi sociali, comunita' religiose, aventi finalita' politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non e' soggetta alle disposizioni della presente legge, purche' il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.