Art. 26.
         Organizzazione di viaggi in forma non professionale
 
  L'organizzazione  occasionale  e diretta di iniziative turistiche o
ricreative nell'ambito del territorio nazionale, senza fini di lucro,
rivolte a propri aderenti  da  parte  di  sodalizi,  gruppi  sociali,
comunita'  religiose, aventi finalita' politiche, sociali, sindacali,
religiose,  culturali  o  sportive, non e' soggetta alle disposizioni
della presente legge, purche' il soggetto organizzatore  stipuli  una
assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.