Art. 27.
                       Uffici di biglietteria
 
  Non  e' soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al
pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonche'
delle altre  imprese  di  trasporto  operanti  nel  territorio  della
Regione  Abruzzo,  purche'  l'attivita'  delle  stesse si limiti alla
emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia  rappresentata
e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere,
gite  ed  escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il
servizio di trasporto, in tal  caso  dette  imprese  dovranno  essere
munite della autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge.
  Non  sono  soggetti, altresi', alla disciplina della presente legge
gli uffici la cui attivita' si limiti alla vendita di biglietti delle
ferrovie dello Stato, ovvero delle linee  di  navigazione  marittima,
lacuale  o  fluviale, operanti all'interno del territorio regionale o
le attivita' di prenotazione  e  vendita  di  servizi  alberghieri  e
ricettivi  svolti  singolarmente  o  da  consorzi  o  associazioni di
operatori della ricettivita'.