Art. 28.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
 
  La provincia dispone la sospensione della autorizzazione:
   a) qualora  venga  meno  uno  o  piu'  dei  requisiti  soggettivi,
professionali    o    strutturali    previsti    per    il   rilascio
dell'autorizzazione, fatti salvi i casi e le modalita'  espressamente
disciplinati dalla presente legge;
   b)  qualora  non  si  provveda  nel termine previsto dall'art. 11,
comma 9, al reintegro del deposito cauzionale;
   c) qualora vengano accertate irregolarita' amministrative,  ovvero
gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti.
  Nel  provvedimento di sospensione della autorizzazione la provincia
fissa un termine perentorio  entro  il  quale  i  requisiti  mancanti
devono  essere  ripristinati  e  le irregolarita' o gli inadempimenti
eliminati.
  La provincia dispone la revoca della autorizzazione  qualora  entro
il  termine  di  cui  al  comma  precedente  non  siano reintegrati i
requisiti  o  eliminate  le  irregolarita'   e   gli   inadempimenti;
l'autorizzazione  e'  inoltre  revocata  quando il titolare non abbia
provveduto alla comunicazione di cui all'art. 15 comma 1, ovvero alla
riapertura  dell'agenzia,  trascorsi  i  termini  consentiti  per  la
chiusura temporanea.