Art. 29.
                       Sanzioni amministrative
 
  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  Codice penale le agenzie di
viaggio e turismo, i direttori tecnici e le associazioni  senza  fini
di  lucro  sono  soggetti  alle sanzioni previste nell'allegato n. 1,
previa contestazione delle infrazioni rilevate.
  In caso di recidiva le sanzioni previste dall'Allegato  n.  1  sono
raddoppiate.
  L'accertamento  delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di
cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure  di  cui
alla legge 21 novembre 1981, n. 689.
  Le  province  utilizzano le somme direttamente introitate a seguito
dell'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie  previste
dal  presente  articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative
in materia turistica.