Art. 29. Sanzioni amministrative Fermo restando quanto previsto dal Codice penale le agenzie di viaggio e turismo, i direttori tecnici e le associazioni senza fini di lucro sono soggetti alle sanzioni previste nell'allegato n. 1, previa contestazione delle infrazioni rilevate. In caso di recidiva le sanzioni previste dall'Allegato n. 1 sono raddoppiate. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 21 novembre 1981, n. 689. Le province utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.