Art. 3. Definizione e attivita' delle agenzie di viaggio e turismo Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attivita' possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente. Sono connesse all'attivita' di agenzia di viaggi e turismo le seguenti attivita': a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto; b) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di citta' con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti; c) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attivita' professionali di guida ed accompagnatore turistico; d) la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri; e) l'attivita' di informazione e pubblicita' di iniziative turistiche; f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attivita', stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' ai sensi della Direttiva C.E.E. del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" cosi' come recepito dal decreto Legislativo 1 marzo 1995, n. 111 "Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".