Art. 3.
     Definizione e attivita' delle agenzie di viaggio e turismo
 
  Sono  agenzie  di  viaggio  e  turismo  le  imprese  che esercitano
attivita' di produzione,  organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni  e
intermediazione,  con  o  senza  vendita  diretta  al  pubblico,  nei
predetti  servizi  ivi  compresi  i  compiti  di  assistenza   e   di
accoglienza  ai  turisti. Le predette attivita' possono essere svolte
congiuntamente o disgiuntamente.
  Sono connesse all'attivita' di  agenzia  di  viaggi  e  turismo  le
seguenti attivita':
   a)  la  prenotazione  dei  posti,  l'emissione  e  la  vendita  di
biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre  macchine
emettitrici,   per  conto  delle  imprese  nazionali  ed  estere  che
esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed  aerei
ed altri tipi di trasporto;
   b)  l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri
di citta' con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato  ai
sensi delle norme vigenti;
   c)  l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i
porti,  aeroporti,  stazioni  di  partenza  e  di  arrivo  di   mezzi
collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto
delle    norme   che   disciplinano   l'esercizio   delle   attivita'
professionali di guida ed accompagnatore turistico;
   d) la  prenotazione  di  servizi  degli  alberghi  e  delle  altre
strutture ricettive, di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n.
217,  dei  servizi  di  ristorazione  ovvero  la  vendita di buoni di
credito per detti servizi emessi anche da altri  operatori  nazionali
ed esteri;
   e)   l'attivita'  di  informazione  e  pubblicita'  di  iniziative
turistiche;
   f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per
l'estero.
  Le  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  nell'esercizio  delle   loro
attivita',  stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione
Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.),  ratificata
e  resa  esecutiva  con  legge  27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' ai
sensi  della Direttiva C.E.E. del 13 giugno 1990, n. 314, concernente
i viaggi, le vacanze  ed  i  circuiti  "tutto  compreso"  cosi'  come
recepito  dal  decreto  Legislativo  1 marzo 1995, n. 111 "Attuazione
della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze  ed  i
circuiti "tutto compreso".