Art. 30. Norma transitoria La regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle province competenti per territorio la documentazione attinente la materia delegata. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di agenzia di viaggio e turismo autorizzate con precedenti leggi devono inviare alla provincia competente per territorio la documentazione atta a comprovare la natura del rapporto tra l'agenzia di viaggio e turismo gia' autorizzate devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data in vigore della stessa, a pena di decadenza dell'autorizzazione in possesso.