Art. 30.
                          Norma transitoria
 
  La regione, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della   presente   legge,  trasmette  alle  province  competenti  per
territorio la documentazione attinente la materia delegata.
  Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge i titolari di agenzia di viaggio e turismo autorizzate
con  precedenti  leggi  devono  inviare alla provincia competente per
territorio la documentazione atta a comprovare la natura del rapporto
tra l'agenzia di viaggio e turismo gia' autorizzate devono  adeguarsi
alle  disposizioni  della presente legge entro sei mesi dalla data in
vigore della stessa,  a  pena  di  decadenza  dell'autorizzazione  in
possesso.