Art. 5.
             Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio
                 delle agenzie di viaggio e turismo
 
  L'esercizio dell'attivita' delle agenzie di  viaggio  e  turismo  e
delle loro filiali e' soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata
dalla provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia.
  La  provincia  rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di
viaggio e  turismo  alla  persona  fisica  richiedente  o  al  legale
rappresentante o a un suo delegato nel caso di persona giuridica.
  Il  titolare entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione
e'   tenuto   ad   iniziare    l'attivita'    pena    la    decadenza
dell'autorizzazione stessa.
  Nell'ambito   della   stessa  provincia,  puo'  essere  autorizzato
l'esercizio di filiali o succursali stagionali,  per  un  periodo  di
apertura  non  superiore  a  quattro  mesi  nell'anno  solare, previa
comunicazione  alla  competente   amministrazione   provinciale,   da
documentarsi  con  la  relativa  autorizzazione  comunale  e ricevuta
attestante il versamento delle tasse di concessione regionali.
  L'apertura di filiali di agenzie principali, comprese le filiali di
agenzie  principali  aventi  sede  in  altra regione italiana o Stato
della Unione europea  (UE),  e'  soggetta  alle  stesse  disposizioni
stabilite  per  l'apertura  di  agenzie  principali,  fatto  salvo il
versamento della cauzione di cui all'articolo 11.
  Per le agenzie  che  svolgono  la  loro  attivita'  all'interno  di
strutture  pubbliche  o  private,  che  non  hanno  libero accesso al
pubblico, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi  stabiliti
dalla  presente legge, e' necessario il requisito di indipendenza dei
locali da altre  attivita',  fatti  salvi  i  servizi  e  le  entrate
principali,  che  possono  essere  comuni.  Analoga norma vale per le
agenzie che svolgono la  loro  attivita'  in  un  centro  commerciale
integrato    ove    sussiste   una   pluralita'   di   autorizzazioni
amministrative e commerciali.
  L'elenco  delle  agenzie  di  viaggio  e  turismo  autorizzate   e'
pubblicato  annualmente  sul Bollettino ufficiale della Regione ed e'
comunicato al Dipartimento del turismo ai  fini  della  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. A tal fine la
provincia invia annualmente,  entro  il  venti  gennaio,  al  settore
turismo   della   Giunta   regionale  l'elenco  delle  autorizzazioni
rilasciate,   comunicando   i   provvedimenti   adottati   circa   la
modificazione, sospensione e revoca delle autorizzazioni stesse.