Art. 5. Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo L'esercizio dell'attivita' delle agenzie di viaggio e turismo e delle loro filiali e' soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia. La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo alla persona fisica richiedente o al legale rappresentante o a un suo delegato nel caso di persona giuridica. Il titolare entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione e' tenuto ad iniziare l'attivita' pena la decadenza dell'autorizzazione stessa. Nell'ambito della stessa provincia, puo' essere autorizzato l'esercizio di filiali o succursali stagionali, per un periodo di apertura non superiore a quattro mesi nell'anno solare, previa comunicazione alla competente amministrazione provinciale, da documentarsi con la relativa autorizzazione comunale e ricevuta attestante il versamento delle tasse di concessione regionali. L'apertura di filiali di agenzie principali, comprese le filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o Stato della Unione europea (UE), e' soggetta alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura di agenzie principali, fatto salvo il versamento della cauzione di cui all'articolo 11. Per le agenzie che svolgono la loro attivita' all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge, e' necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attivita', fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attivita' in un centro commerciale integrato ove sussiste una pluralita' di autorizzazioni amministrative e commerciali. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate e' pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione ed e' comunicato al Dipartimento del turismo ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine la provincia invia annualmente, entro il venti gennaio, al settore turismo della Giunta regionale l'elenco delle autorizzazioni rilasciate, comunicando i provvedimenti adottati circa la modificazione, sospensione e revoca delle autorizzazioni stesse.