Art. 7.
                       Istruttoria preliminare
 
  Ai fini della istruttoria della domanda la provincia:
   a)  accerta  la regolarita' della domanda nonche' la completezza e
congruita' della documentazione ad essa allegata;
   b) trasmette  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  copia  della
richiesta  di autorizzazione ai fini dell'acquisizione del nulla osta
di cui all'art. 9 quinto comma della legge 17 maggio 1983, n. 217;
   c) accerta che la denominazione proposta non sia uguale  o  simile
ad  altre adottate da agenzie gia' operanti sul territorio nazionale,
previo  riscontro  dall'ultimo  elenco  pubblicato   sulla   Gazzetta
Ufficiale,  ai  sensi  dell'art.  9,  sesto  comma,  della  legge  n.
217/1983, fermo  restando  che  non  potra',  in  ogni  caso,  essere
adottata la denominazione di comuni o regioni italiane;
   d)  accerta  l'iscrizione all'albo regionale del direttore tecnico
indicato nella domanda;
   e)  acquisisce  dalla  Prefettura  competente   la   comunicazione
prevista   dalla   normativa   antimafia   di   cui  all'art.  2  del
decreto-legge 8 maggio 1994, n. 490.