Art. 7. Istruttoria preliminare Ai fini della istruttoria della domanda la provincia: a) accerta la regolarita' della domanda nonche' la completezza e congruita' della documentazione ad essa allegata; b) trasmette all'autorita' di pubblica sicurezza copia della richiesta di autorizzazione ai fini dell'acquisizione del nulla osta di cui all'art. 9 quinto comma della legge 17 maggio 1983, n. 217; c) accerta che la denominazione proposta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie gia' operanti sul territorio nazionale, previo riscontro dall'ultimo elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 9, sesto comma, della legge n. 217/1983, fermo restando che non potra', in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane; d) accerta l'iscrizione all'albo regionale del direttore tecnico indicato nella domanda; e) acquisisce dalla Prefettura competente la comunicazione prevista dalla normativa antimafia di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 maggio 1994, n. 490.