Art. 8.
     Esito dell'istruttoria preliminare e adempimenti ulteriori
 
  Esaurita  l'istruttoria  di  cui  al  precedente  articolo  7,   la
provincia  comunica  all'interessato l'esito della stessa; in caso di
esito positivo fissa il termine,  non  superiore  a  giorni  novanta,
entro il quale quest'ultimo deve:
   a)  effettuare il versamento della tassa di concessione regionale,
nonche' la tassa di rilascio, nell'ammontare previsto dalla normativa
in vigore;
   b) costituire la cauzione di cui al successivo art. 11;
   c) stipulare la polizza assicurativa di  cui  al  successivo  art.
12;
   d)  realizzare  la sistemazione delle attrezzature e dei locali in
cui si intende condurre l'impresa;
   e)  acquisire  e  produrre  il  certificato  di  agibilita'  e  di
destinazione d'uso dei locali.
  Trascorso   il  termine  di  cui  al  comma  precedente  senza  che
l'interessato abbia esattamente  ottemperato  agli  adempimenti,  ivi
previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In
via  eccezionale,  sulla base di comprovata motivazione, la provincia
puo'  concedere,  per  una  sola  volta,  una   proroga   per   detti
adempimenti, non superiore a giorni sessanta.
  Concluse  positivamente  le fasi istruttorie previste, la provincia
adotta il provvedimento di autorizzazione, previo accertamento, della
idoneita' funzionale dei locali.