Art. 8. Esito dell'istruttoria preliminare e adempimenti ulteriori Esaurita l'istruttoria di cui al precedente articolo 7, la provincia comunica all'interessato l'esito della stessa; in caso di esito positivo fissa il termine, non superiore a giorni novanta, entro il quale quest'ultimo deve: a) effettuare il versamento della tassa di concessione regionale, nonche' la tassa di rilascio, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore; b) costituire la cauzione di cui al successivo art. 11; c) stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo art. 12; d) realizzare la sistemazione delle attrezzature e dei locali in cui si intende condurre l'impresa; e) acquisire e produrre il certificato di agibilita' e di destinazione d'uso dei locali. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia esattamente ottemperato agli adempimenti, ivi previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovata motivazione, la provincia puo' concedere, per una sola volta, una proroga per detti adempimenti, non superiore a giorni sessanta. Concluse positivamente le fasi istruttorie previste, la provincia adotta il provvedimento di autorizzazione, previo accertamento, della idoneita' funzionale dei locali.