Art. 9.
                    Contenuto dell'autorizzazione
 
  L'autorizzazione deve indicare espressamente:
   a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;
   b) il titolare,  persona  fisica  o  societa'.  Per  le  societa',
l'autorizzazione   deve   altresi'  indicare  espressamente  l'esatta
denominazione e ragione sociale di esse e  il  legale  rappresentante
delle medesime;
   c) le generalita' del direttore tecnico;
   d) l'ubicazione dei locali ove viene svolta l'attivita'.
  Nella  autorizzazione  viene,  altresi',  annotato  il carattere di
agenzia principale, ovvero di filiale o succursale. La provincia  da'
notizia  dell'avvenuta  apertura  di una agenzia succursale o filiale
alla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale.
  Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1  relativa  alla
denominazione    dell'agenzia   di   viaggio,   al   titolare,   alla
denominazione o ragione sociale della societa', alla  ubicazione  dei
locali  di  esercizio  in  comune  di  altra  provincia,  comporta il
rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comprese
quelle  di  cui  al  comma  2,   comportano   l'aggiornamento   della
autorizzazione  mediante  annotazione.  In  ogni  caso  la  provincia
procede al rilascio della nuova autorizzazione, previa  verifica  dei
presupposti  previsti  dalla  presente  legge  relativi alla modifica
stessa.
  Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo  ben  visibile
copia della autorizzazione all'esercizio.