Art. 2.
 
  La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente  ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di servarla e di farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 12 gennaio 1998
                              FALCONIO