Art. 11. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 57.000.000 si provvede mediante utilizzazione delle risorse iscritte al cap. 292421 ed il cui stanziamento e' determinato dalla legge di Bilancio denominato "legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per interventi e valorizzazione dei beni ambientali e naturali", ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 4 e 20 della legge regionale n. 38/1996.