Art. 11.
                          Norma finanziaria
 
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
valutato in L. 57.000.000 si provvede  mediante  utilizzazione  delle
risorse iscritte al cap. 292421 ed il cui stanziamento e' determinato
dalla  legge di Bilancio denominato "legge quadro sulle aree protette
della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per interventi
e valorizzazione  dei  beni  ambientali  e  naturali",  ricorrendo  i
presupposti  di  cui  agli  artt.  4  e  20  della legge regionale n.
38/1996.