Art. 12.
                            U r g e n z a
 
  1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra  in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 20 febbraio 1998
                              FALCONIO
          ________
            (*) Nell'occasione, si comunica  che  il  Governo,  nella
          seduta  del  Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 1998, ha
          osservato che avendo l'art. 4,  comma  3,  della  legge  n.
          344/1997  previsto la costa teatina fra le aree prioritarie
          di  reperimento  per   le   quali   si   potra'   procedere
          all'istituzione di un parco nazionale, al momento della sua
          istituzione,  dovra' essere rispettato il principio sancito
          dall'art.    2,  comma  5,  legge  n.  394/91,  che   vieta
          l'istituzione  di aree protette regionali nel territorio di
          un parco nazionale e di una riserva statale.
            Lo stesso Governo inoltre ha segnalato che sarebbe  stato
          opportuno  richiamare  il  disposto  dell'art.    8 secondo
          comma, lettera g) della  legge  regionale  n.  38/1996  che
          vieta  tra  l'altro  l'introduzione di mezzi distruttivi di
          cattura delle specie animali.
            (Omissis).