Art. 12. U r g e n z a 1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 20 febbraio 1998 FALCONIO ________ (*) Nell'occasione, si comunica che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 1998, ha osservato che avendo l'art. 4, comma 3, della legge n. 344/1997 previsto la costa teatina fra le aree prioritarie di reperimento per le quali si potra' procedere all'istituzione di un parco nazionale, al momento della sua istituzione, dovra' essere rispettato il principio sancito dall'art. 2, comma 5, legge n. 394/91, che vieta l'istituzione di aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale e di una riserva statale. Lo stesso Governo inoltre ha segnalato che sarebbe stato opportuno richiamare il disposto dell'art. 8 secondo comma, lettera g) della legge regionale n. 38/1996 che vieta tra l'altro l'introduzione di mezzi distruttivi di cattura delle specie animali. (Omissis).