Art. 3.
                           G e s t i o n e
 
  1.  La  gestione  della  Riserva  naturale  guidata e' demandata al
comune di Vasto.
  2.  Il  comune  puo'  avvalersi,  ai  fini  della  gestione,  delle
associazioni   di  protezione  ambientale  piu'  rappresentative,  di
societa' cooperative  o  istituti  particolarmente  qualificati,  del
Corpo forestale dello Stato, dell'universita'.
  3.  Entro  il  termine  di  novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'Ente gestore dovra' definire,  mediante
apposite  delibere  consiliari,  l'organo  o  altre forme di gestione
della riserva.
  4. Entro il termine di novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  il  comune  di  Vasto  provvede alla
sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di  quelli  lungo
le strade di accesso alla riserva.
  5.  Qualora  entro il predetto termine di novanta giorni, il comune
non abbia provveduto agli  adempimenti  stabiliti  nel  comma  2,  la
giunta  regionale  gestira'  in via provvisoria la Riserva attraverso
l'ufficio parchi e riserve naturali.
  6. L'ente gestore dovra' altresi' predisporre, entro il termine  di
centottanta   giorni   il   piano  di  assetto  naturalistico,  e  il
regolamento di esercizio, che stabilisce le modalita' di accesso alla
riserva e di fruizione delle infrastrutture e  dei  servizi  in  essa
realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione del flusso
turistico,  l'osservazione  naturalistica  e  la ricerca scientifica,
nonche' i divieti specifici.