Art. 3. G e s t i o n e 1. La gestione della Riserva naturale guidata e' demandata al comune di Vasto. 2. Il comune puo' avvalersi, ai fini della gestione, delle associazioni di protezione ambientale piu' rappresentative, di societa' cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo forestale dello Stato, dell'universita'. 3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente gestore dovra' definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo o altre forme di gestione della riserva. 4. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Vasto provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla riserva. 5. Qualora entro il predetto termine di novanta giorni, il comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 2, la giunta regionale gestira' in via provvisoria la Riserva attraverso l'ufficio parchi e riserve naturali. 6. L'ente gestore dovra' altresi' predisporre, entro il termine di centottanta giorni il piano di assetto naturalistico, e il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalita' di accesso alla riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione del flusso turistico, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonche' i divieti specifici.