Art. 4.
                   Piano di assetto naturalistico
 
  1. Entro il termine di sessanta giorni a decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  l'ente gestore provvede
all'affidamento  dell'incarico  per  la  elaborazione  del  piano  di
assetto  naturalistico  della  riserva  secondo quanto previsto dalla
legge regionale 21 giugno 96 n. 38, art.  15, comma 3.
  2. Il piano dovra' essere elaborato e adottato dal  comune  secondo
le   modalita',   previsioni  e  prescrizioni  previste  dalla  legge
regionale 21 giugno 1996 n. 38, art.  22, entro un anno  a  decorrere
dalla data di affidamento dell'incarico.
  3.  Il  piano  di assetto naturalistico dovra' essere approvato dal
consiglio regionale, previo parere del competente settore urbanistica
e BB.AA., entro il termine di centoventi  giorni  a  decorrere  dalla
data  di arrivo presso lo stesso settore, secondo le modalita' di cui
alla legge regionale 21 giugno 1996 n. 38, art.  22, comma 3.
  4.  Il  piano  di   assetto   naturalistico   potra'   definire   e
regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua.