Art. 4. Piano di assetto naturalistico 1. Entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del piano di assetto naturalistico della riserva secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 giugno 96 n. 38, art. 15, comma 3. 2. Il piano dovra' essere elaborato e adottato dal comune secondo le modalita', previsioni e prescrizioni previste dalla legge regionale 21 giugno 1996 n. 38, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico. 3. Il piano di assetto naturalistico dovra' essere approvato dal consiglio regionale, previo parere del competente settore urbanistica e BB.AA., entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso settore, secondo le modalita' di cui alla legge regionale 21 giugno 1996 n. 38, art. 22, comma 3. 4. Il piano di assetto naturalistico potra' definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua.