Art. 5. Programma pluriennale di attuazione e regolamento 1. Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del piano di assetto naturalistico da parte del consiglio regionale, o contestualmente ad esso, l'ente di gestione della riserva predisporra' il programma pluriennale di attuazione che dovra' contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per la attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici. 2. Il programma pluriennale di attuazione ed il regolamento dovranno essere inviati alla giunta regionale - Settore urbanistica e Beni ambientali, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.