Art. 5.
          Programma pluriennale di attuazione e regolamento
 
  1.  Entro  il  termine  di  tre  mesi  a  decorrere  dalla  data di
approvazione  del  piano  di  assetto  naturalistico  da  parte   del
consiglio  regionale,  o  contestualmente ad esso, l'ente di gestione
della riserva predisporra' il programma pluriennale di attuazione che
dovra' contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi  per
la  attuazione  dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e
le iniziative da promuovere per la valorizzazione della riserva,  con
particolare  riferimento  ai  problemi  socio-economici,  finanziari,
territoriali e naturalistici.
  2.  Il  programma  pluriennale  di  attuazione  ed  il  regolamento
dovranno essere inviati alla giunta regionale - Settore urbanistica e
Beni  ambientali, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per
la successiva approvazione.