Art. 6.
                          Piano di gestione
 
  1. Entro il 31 maggio di ogni anno  l'ente  gestore  predispone  ed
approva un piano di gestione.
  2.  Limitatamente  al  primo anno successivo alla istituzione della
riserva, il piano di gestione dovra' essere adottato ed inviato  alla
giunta  regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente  legge  e  dovra'  prevedere  l'utilizzo  dello
stanziamento  di cui all'art. 10 per le spese previste ai sensi degli
articoli 2, 3, 4, 5.