Art. 6. Piano di gestione 1. Entro il 31 maggio di ogni anno l'ente gestore predispone ed approva un piano di gestione. 2. Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della riserva, il piano di gestione dovra' essere adottato ed inviato alla giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e dovra' prevedere l'utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 10 per le spese previste ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5.