Art. 8.
 
Personale della riserva
  1.  La  Riserva  naturale  guidata, per il conseguimento dei propri
fini puo' avvalersi di personale  comunale,  di  personale  comandato
dalla  Regione  o  da  altri  enti  pubblici o, nei limiti dei propri
bilanci, di personale direttivo  tecnico  e  di  manodopera  a  tempo
determinato  o  indeterminato  ai  sensi  dei contratti collettivi di
lavoro vigenti.