Art. 8. Personale della riserva 1. La Riserva naturale guidata, per il conseguimento dei propri fini puo' avvalersi di personale comunale, di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.