Art. 9.
                  Norme transitorie di salvaguardia
 
  1.  All'interno  della   riserva   sono   consentiti,   in   attesa
dell'approvazione  del piano di assetto naturalistico, gli interventi
previsti dai piani paesistici. In ogni caso, sono vietati i  seguenti
interventi:
   a) alterazione delle caratteristiche naturali;
   b) apertura di nuove strade;
   c) costruzione di nuovi edifici;
   d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;
   e)  asportazione anche parziale, e danneggiamento delle formazioni
minerali;
   f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia  consentiti
interventi   di   restauro  e  di  difesa  ambientale  con  opere  di
bioingegneria  naturalistica.  Sono  fatti   salvi   i   diritti   di
approvvigionamento  idrico  anche  per  eventuali future esigenze del
comune di Vasto;
   g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque
attivita' che possa costituire pericolo o turbamento  per  le  specie
animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione
di  specie  estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si
rendano  necessarie  od  opportune  per  il  ripristino  di   perduti
equilibri  o  di    prelievi  per  scopi  scientifici che siano stati
debitamente  autorizzati    dall'Istituto  Nazionale  per  la   fauna
selvatica e dall'ente di gestione;
   h)  la  realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonche'
delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi  di  stabulazione
in  assenza della specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore
dell'area protetta;
   i)  il  danneggiamento  e  la  raccolta  delle   specie   vegetali
spontanee,  nonche'  l'introduzione  di  specie  non autoctone, fatte
salve le  normali  attivita'  agricole  e  gli  usi  tradizionali  di
raccolta  funghi,  tartufi  ed  altre  piante  per  scopi  alimentari
disciplinati dalle normative vigenti;
   j)  l'alterazione  con  qualsiasi  mezzo,  diretta  o   indiretta,
dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche   biochimiche
dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa
modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche  dell'ambiente
acquatico;
   k)   l'esercizio   di  sports  con  mezzi  meccanici  quali  moto,
fuoristrada;
   l) l'accensione di  fuochi  e  l'uso  di  fuochi  pirotecnici  non
autorizzati;
   m)  l'atterraggio  di  velivoli a motore non autorizzati, salvo il
volo con parapendii e deltaplani e quanto altro disciplinato da leggi
nazionali;
   n) i campeggi al di fuori delle aree destinate  a  tale  scopo  ed
appositamente  attrezzate:  nelle  aziende  agricole e' consentito il
campeggio temporaneo previo permesso del comune;
   o) l'istallazione di cartelli pubblicitari;
   p) e' vietato l'attracco di natanti a motore.
  2.  Sono  garantiti  i  diritti  reali  e  gli  usi  civici   delle
collettivita'  locali,  che  sono  esercitate secondo le consuetudini
locali.
  3.  Le  attivita'   pascolive,   agricole   e   forestali   saranno
regolamentate  successivamente  alle  risultanze  degli  studi per il
piano di assetto naturalistico.
  4. Fino a tale  data  le  attivita'  di  cui  al  comma  precedente
continueranno  ad  essere esercitate secondo le abitudini consolidate
degli abitanti  del  luogo  nel  rispetto  delle  prescrizioni  della
normativa vigente.
  5.  Sono  comunque  consentiti  gli  interventi  di  cui alla legge
regionale n. 18/1983, art.  30, comma 1, lettera a),  b),  c),  d)  e
successive modificazioni ed integrazioni.
  6.  E'  consentita  l'attivita'  agricola,  sono inoltre consentiti
interventi di ristrutturazione,  completamento  e  ampliamento  delle
aziende agricole e/o la loro riconversione a fini agrituristici.
  7. E' consentita la ricostruzione di trabucchi.