Art. 9. Norme transitorie di salvaguardia 1. All'interno della riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del piano di assetto naturalistico, gli interventi previsti dai piani paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: a) alterazione delle caratteristiche naturali; b) apertura di nuove strade; c) costruzione di nuovi edifici; d) apertura di nuove cave, miniere e discariche; e) asportazione anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica. Sono fatti salvi i diritti di approvvigionamento idrico anche per eventuali future esigenze del comune di Vasto; g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dall'ente di gestione; h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonche' delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore dell'area protetta; i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonche' l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attivita' agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti; j) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico; k) l'esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada; l) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; m) l'atterraggio di velivoli a motore non autorizzati, salvo il volo con parapendii e deltaplani e quanto altro disciplinato da leggi nazionali; n) i campeggi al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: nelle aziende agricole e' consentito il campeggio temporaneo previo permesso del comune; o) l'istallazione di cartelli pubblicitari; p) e' vietato l'attracco di natanti a motore. 2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali. 3. Le attivita' pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il piano di assetto naturalistico. 4. Fino a tale data le attivita' di cui al comma precedente continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente. 5. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla legge regionale n. 18/1983, art. 30, comma 1, lettera a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni. 6. E' consentita l'attivita' agricola, sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione, completamento e ampliamento delle aziende agricole e/o la loro riconversione a fini agrituristici. 7. E' consentita la ricostruzione di trabucchi.