(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 24 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. D e s t i n a z i o n e 1. Gli avanzi finanziari, risultanti dai rendiconti dell'esercizio 1996 delle aziende per il diritto agli studi universitari cosi' come approvati dal Consiglio regionale con verbale n. 73/12 del 25 novembre 1997, sono destinati, dalle stesse, alle spese di carattere non ricorente, previa adozione, entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge, di dettagliato programma di interventi. 2. Nel programma sono indicati, oltre all'onere complessivo e per ciascun intervento, i capitoli di spesa del bilancio 1998 cui l'avanzo viene destinato.