Art. 2. P r o c e d u r e 1. Il programma di interventi e' soggetto al controllo del Consiglio regionale il quale, verificata la compatibilita' con il programma regionale di sviluppo e con gli interventi di cui all'art. 33, comma 5 delle legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91, approva l'atto e autorizza, contestualmente, l'azienda interessata ad utilizzare l'avanzo finanziario. 2. Eventuali variazioni al programma adottato sono soggette all'approvazione del Consiglio regionale con la procedura di cui al precedente comma. 3. Le aziende attuano il programma di interventi entro e non oltre il 31 dicembre 1998. 4. La mancata utilizzazione delle risorse entro il termine di cui al precedente comma comporta il recupero, da parte della Regione, delle somme non impegnate.