Art. 2.
                          P r o c e d u r e
 
  1.  Il  programma  di  interventi  e'  soggetto  al  controllo  del
Consiglio  regionale  il  quale,  verificata la compatibilita' con il
programma regionale di sviluppo e con gli interventi di cui  all'art.
33,  comma  5  delle  legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91, approva
l'atto  e  autorizza,  contestualmente,  l'azienda   interessata   ad
utilizzare l'avanzo finanziario.
  2.   Eventuali  variazioni  al  programma  adottato  sono  soggette
all'approvazione del Consiglio regionale con la procedura di  cui  al
precedente comma.
  3.  Le aziende attuano il programma di interventi entro e non oltre
il 31 dicembre 1998.
  4. La mancata utilizzazione delle risorse entro il termine  di  cui
al  precedente  comma  comporta  il recupero, da parte della Regione,
delle somme non impegnate.