(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 24 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina: a) il procedimento di approvazione dei progetti e di autorizzazioni alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; b) il procedimento di rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti.