Art. 10.
                         Domanda - Procedura
 
  1.  L'autorizzazione  all'esercizio  di  attivita' di recupero o di
smaltimento di rifiuti di cui all'art. 28 del decreto  legislativo  5
febbraio  1997,  n.  22,  puo'  essere rilasciata sia contestualmente
all'adozione  del  provvedimento  che  autorizza   la   realizzazione
dell'impianto,  sia  con  un  procedimento  autonomo  che  presuppone
l'intervenuta approvazione ed autorizzazione dell'impianto dove dette
attivita' devono  essere  effettuate,  ai  sensi  dell'art.  27,  del
decreto  legislativo  n. 22/1997 ovvero della normativa previgente al
decreto  stesso.  In  tale  ultimo  caso  e'  richiesta   una   nuova
autorizzazione  ai  sensi  dell'art.  27, comma 8, e 31, comma 6, del
decreto stesso:
   a) quando l'esercizio della  nuova  attivita'  di  recupero  o  di
smaltimento  richiede  la  realizzazione  di varianti sostanziali che
comportano modifiche a seguito delle quali l'impianto stesso  non  e'
piu'  conforme  all'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del citato
articolo 27;
   b)  qualora  sia  richiesta  una  autorizzazione   ad   effettuare
operazioni  di  recupero  di  rifiuti  non  individuati  in  impianti
autorizzati ai sensi del citato articolo 31, comma 6, primo periodo.
  2. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle  operazioni  di
smaltimento  e  di recupero dei rifiuti, o di rinnovo o proroga delle
stesse, va presentata alla Giunta  regionale  -  Settore  ecologia  e
tutela dell'ambiente - Pescara e deve contenere:
   a)   il   riferimento   dell'atto  di  approvazione  del  progetto
dell'impianto  utilizzato,  nel  caso  in  cui  la  stessa  non   sia
contestuale alla domanda di cui all'art. 3;
   b)  la  documentazione necessaria per accertare che il richiedente
possiede i requisiti previsti dalle normative vigenti.
  3. Il  dirigente  del  servizio  ecologia  e  tutela  dell'ambiente
effettua   sulla  domanda  un'istruttoria  diretta  a  verificare  la
compatibilita'   delle   attivita'   oggetto   della   richiesta   di
autorizzazione  con  le normative nazionali e regionali vigenti, e la
rispondenza  tra  lo  stato  degli  impianti,  di  cui  e'   previsto
l'utilizzo,  e l'attivita' autorizzata, sentito il parere tecnico del
servizio ecologia  dell'amministrazione  provinciale  competente  per
territorio,  cui  competono  le  funzioni di vigilanza e di controllo
sulla attivita' di gestione dei rifiuti.
  La Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa  istanza  da  parte
dell'interessato,   concede   l'autorizzazione   nel  rispetto  delle
condizioni  e  prescrizioni  indicate  nell'art.   28   del   decreto
legislativo n. 22/1997.