Art. 10. Domanda - Procedura 1. L'autorizzazione all'esercizio di attivita' di recupero o di smaltimento di rifiuti di cui all'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, puo' essere rilasciata sia contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto, sia con un procedimento autonomo che presuppone l'intervenuta approvazione ed autorizzazione dell'impianto dove dette attivita' devono essere effettuate, ai sensi dell'art. 27, del decreto legislativo n. 22/1997 ovvero della normativa previgente al decreto stesso. In tale ultimo caso e' richiesta una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 27, comma 8, e 31, comma 6, del decreto stesso: a) quando l'esercizio della nuova attivita' di recupero o di smaltimento richiede la realizzazione di varianti sostanziali che comportano modifiche a seguito delle quali l'impianto stesso non e' piu' conforme all'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato articolo 27; b) qualora sia richiesta una autorizzazione ad effettuare operazioni di recupero di rifiuti non individuati in impianti autorizzati ai sensi del citato articolo 31, comma 6, primo periodo. 2. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, o di rinnovo o proroga delle stesse, va presentata alla Giunta regionale - Settore ecologia e tutela dell'ambiente - Pescara e deve contenere: a) il riferimento dell'atto di approvazione del progetto dell'impianto utilizzato, nel caso in cui la stessa non sia contestuale alla domanda di cui all'art. 3; b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente possiede i requisiti previsti dalle normative vigenti. 3. Il dirigente del servizio ecologia e tutela dell'ambiente effettua sulla domanda un'istruttoria diretta a verificare la compatibilita' delle attivita' oggetto della richiesta di autorizzazione con le normative nazionali e regionali vigenti, e la rispondenza tra lo stato degli impianti, di cui e' previsto l'utilizzo, e l'attivita' autorizzata, sentito il parere tecnico del servizio ecologia dell'amministrazione provinciale competente per territorio, cui competono le funzioni di vigilanza e di controllo sulla attivita' di gestione dei rifiuti. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato, concede l'autorizzazione nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/1997.