Art. 12.
                        Garanzie finanziarie
 
  1.  In  sede  di  rilascio  dell'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento  e  di  recupero  dei  rifiuti,  ovvero  di
rinnovo  o  proroga  della  stessa,  la  Giunta  regionale  determina
l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e'  tenuto  a
fornire.
  2.  La  garanzia  finanziaria  puo'  essere costituita in una delle
seguenti forme a scelta del richiedente:
   a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la
tesoreria della Regione;
   b) presentazione di un atto di fideiussione irrevocabile a  favore
della regione, rilasciato da istituti bancari o assicurativi.
  3.  L'importo  della  garanzia deve essere idoneo ad assicurare, in
qualunque  momento,  l'esecuzione  delle  operazioni  di   messa   in
sicurezza,  di  chiusura  dell'impianto  e  ripristino del sito ed e'
soggetto ad aggiornamenti biennali.
  4. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base dei criteri di
cui al precedente comma,  fissa  parametri  articolati  per  tipo  di
attivita' e caratteristiche tecniche degli impianti.