Art. 12. Garanzie finanziarie 1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga della stessa, la Giunta regionale determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e' tenuto a fornire. 2. La garanzia finanziaria puo' essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente: a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la tesoreria della Regione; b) presentazione di un atto di fideiussione irrevocabile a favore della regione, rilasciato da istituti bancari o assicurativi. 3. L'importo della garanzia deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino del sito ed e' soggetto ad aggiornamenti biennali. 4. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base dei criteri di cui al precedente comma, fissa parametri articolati per tipo di attivita' e caratteristiche tecniche degli impianti.