Art. 13.
                   Abrogazione di norme regionali
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogati:
   a)  gli  articoli  6,  secondo  comma, lettere b) e c) (cosi' come
modificato dall'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1991,  n.  43),
7, 8, 9, 10 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60;
   b)  gli articoli 8 e 12 della legge regionale 8 settembre 1988, n.
74;
   c) gli articoli 7, cosi' come integrato dall'art.  5  della  legge
regionale  21  luglio 1993, n. 27, e 8 della legge regionale 7 maggio
1992, n. 54;
   d) l'art. 1, comma secondo della legge regionale 22 marzo 1994, n.
14;
   e) tutte le disposizioni contenute in leggi regionali vigenti  che
siano incompatibili con la presente legge.