Art. 13. Abrogazione di norme regionali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) gli articoli 6, secondo comma, lettere b) e c) (cosi' come modificato dall'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1991, n. 43), 7, 8, 9, 10 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60; b) gli articoli 8 e 12 della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74; c) gli articoli 7, cosi' come integrato dall'art. 5 della legge regionale 21 luglio 1993, n. 27, e 8 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 54; d) l'art. 1, comma secondo della legge regionale 22 marzo 1994, n. 14; e) tutte le disposizioni contenute in leggi regionali vigenti che siano incompatibili con la presente legge.