Art. 14. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno immediata applicazione ai procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore della stessa, fatte salve le fasi del procedimento amministrativo che si sono concluse. 2. In attesa che la Regione definisce i criteri attraverso i quali le province possono individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 22/1997 e fino a quando le province non avranno individuato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera e) dello stesso decreto, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 15 comma 2 della legge n. 142/1990 e dei criteri regionali suddetti, le zone idonee alla localizzazione degli impianti, il procedimento di localizzazione continua a svolgersi con le modalita' stabilite dalle leggi regionali vigenti e l'organismo preposto alla valutazione per la localizzazione degli impianti di cui all'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 viene individuato nel comitato regionale degli esperti di cui all'art. 6 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, il quale esprime motivato parere sulla localizzazione, valutando anche i vincoli territoriali ed ambientali preesistenti seppure non riprodotti nelle cartografie allegate al Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento approvato con legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 o nelle cartografie del piano regionale paesistico approvato con delibera di Consiglio regionale 21 marzo 1990, n. 141/21, nonche' ogni altro vincolo ambientale e territoriale esistente alla data di formulazione del parere. 3. Sino alla data d'entrata in vigore del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/1997, tutti i provvedimenti autorizzativi regionali previsti nel capo II e III della presente legge, devono espressamente richiamare i limiti, i divieti e le prescrizioni previsti da leggi regionali vigenti e in particolare dell'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 2 e dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 73. 4. Chiunque effettua l'attivita' di smaltimento di rifiuti in violazione al divieto temporaneo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 2/1996 e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. L'accertamento delle violazioni, l'irrogazione della sanzione amministrativa, il contenzioso e i proventi sono attribuiti alle province competenti per territorio.