Art. 14.
                      Disposizioni transitorie
 
  1.  Le  disposizioni contenute nella presente legge hanno immediata
applicazione ai procedimenti ancora in corso alla data di entrata  in
vigore   della   stessa,   fatte   salve  le  fasi  del  procedimento
amministrativo che si sono concluse.
  2.  In attesa che la Regione definisce i criteri attraverso i quali
le  province  possono   individuare   le   aree   non   idonee   alla
localizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero dei
rifiuti, ai sensi dell'art. 19, comma  1,  lettera  n),  del  decreto
legislativo  n.  22/1997  e  fino  a  quando  le province non avranno
individuato, ai sensi dell'art.  20, comma 1, lettera e) dello stesso
decreto, sulla  base  delle  previsioni  del  piano  territoriale  di
coordinamento  di  cui  all'art. 15 comma 2 della legge n. 142/1990 e
dei criteri regionali suddetti, le zone  idonee  alla  localizzazione
degli   impianti,   il  procedimento  di  localizzazione  continua  a
svolgersi con le modalita' stabilite dalle leggi regionali vigenti  e
l'organismo  preposto  alla  valutazione  per la localizzazione degli
impianti di cui all'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio  1997,
n.  22  viene individuato nel comitato regionale degli esperti di cui
all'art. 6 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60  e  successive
modificazioni  e integrazioni, il quale esprime motivato parere sulla
localizzazione, valutando anche i vincoli territoriali ed  ambientali
preesistenti  seppure  non  riprodotti  nelle cartografie allegate al
Piano  regionale  di  organizzazione  dei  servizi   di   smaltimento
approvato  con  legge  regionale  8  settembre  1988,  n.  74 o nelle
cartografie del piano regionale paesistico approvato con delibera  di
Consiglio  regionale  21  marzo  1990,  n. 141/21, nonche' ogni altro
vincolo ambientale e territoriale esistente alla data di formulazione
del parere.
  3. Sino alla data  d'entrata  in  vigore  del  piano  regionale  di
gestione  dei  rifiuti  di cui all'art. 22 del decreto legislativo n.
22/1997, tutti i provvedimenti autorizzativi regionali  previsti  nel
capo II e III della presente legge, devono espressamente richiamare i
limiti,  i  divieti  e  le  prescrizioni  previsti da leggi regionali
vigenti e in particolare dell'art. 3 della legge regionale 5  gennaio
1996, n. 2 e dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 73.
  4.  Chiunque  effettua  l'attivita'  di  smaltimento  di rifiuti in
violazione al divieto  temporaneo  di  cui  all'art.  3  della  legge
regionale n.  2/1996 e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni.
  L'accertamento   delle  violazioni,  l'irrogazione  della  sanzione
amministrativa, il contenzioso e  i  proventi  sono  attribuiti  alle
province competenti per territorio.