Art. 15.
                         Disposizioni finali
 
  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale con proprio atto approva:
   a) il modello di domanda per l'approvazione di progetti  di  nuovi
impianti,   e   di  modifica  agli  stessi,  aventi  per  oggetto  lo
smaltimento ed il recupero dei rifiuti  e  l'elenco  descrittivo  dei
documenti da allegare;
   b)  il modello di domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni,
di rinnovo o proroga delle stesse,  aventi  per  oggetto  l'esercizio
delle  operazioni  di  smaltimento  e recupero dei rifiuti e l'elenco
descrittivo dei documenti da allegare.
  3.  Entro  lo  stesso  termine la Giunta regionale, d'intesa con le
province, approva  con  proprio  atto  le  schede  tecniche  relative
all'attivita'  di  controllo  periodico  su  tutte  le  attivita'  di
gestione dei rifiuti,  attribuito  alle  province  dall'art.  20  del
decreto legislativo n.  22/1997.
  4.  Gli atti della Giunta regionale di cui ai precedenti commi sono
pubblicati integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.