Art. 15. Disposizioni finali 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio atto approva: a) il modello di domanda per l'approvazione di progetti di nuovi impianti, e di modifica agli stessi, aventi per oggetto lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti e l'elenco descrittivo dei documenti da allegare; b) il modello di domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni, di rinnovo o proroga delle stesse, aventi per oggetto l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e l'elenco descrittivo dei documenti da allegare. 3. Entro lo stesso termine la Giunta regionale, d'intesa con le province, approva con proprio atto le schede tecniche relative all'attivita' di controllo periodico su tutte le attivita' di gestione dei rifiuti, attribuito alle province dall'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997. 4. Gli atti della Giunta regionale di cui ai precedenti commi sono pubblicati integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.