Art. 2.
                        Finalita' della legge
 
  1. La legge ha lo scopo di assicurare la necessaria  celerita'  dei
procedimenti  amministrativi  di  cui  all'art.  1,  in  linea con le
disposizioni dettate dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,  in  materia
di  semplificazione dell'attivita' amministativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione, nonche'  di  armonizzare  la  legislazione
regionale in materia con i principi generali contenuti nel capo I del
titolo I del decreto legislativo n. 22/1997.