Art. 2. Finalita' della legge 1. La legge ha lo scopo di assicurare la necessaria celerita' dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 1, in linea con le disposizioni dettate dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione dell'attivita' amministativa e di snellimento dei procedimenti di decisione, nonche' di armonizzare la legislazione regionale in materia con i principi generali contenuti nel capo I del titolo I del decreto legislativo n. 22/1997.