Art. 4. Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento di cui al precedente articolo e' il dirigente del servizio ecologia e tutela dell'ambiente il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda: a) provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto al servizio la responsabilita' dell'istruttoria, dandone comunicazione agli interessati; b) valuta le condizioni di ammissibilita' e l'esistenza dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti ai fini istruttori, ivi compresi la regolarita' della domanda e la completezza della documentazione prescritta; c) dispone la regolarizzazione della domanda e l'acquisizione della documentazione mancante. 2. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero dalla data di regolarizzazione della domanda e di acquisizione della documentazione di cui al precedente comma, lettera c), convoca la conferenza di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997 ed invita a parteciparvi anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.