Art. 4.
                    Responsabile del procedimento
 
  1. Il responsabile del procedimento di cui al  precedente  articolo
e'  il  dirigente  del  servizio  ecologia  e tutela dell'ambiente il
quale, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda:
   a) provvede ad assegnare a se' o ad altro  dipendente  addetto  al
servizio  la  responsabilita' dell'istruttoria, dandone comunicazione
agli interessati;
   b) valuta  le  condizioni  di  ammissibilita'  e  l'esistenza  dei
requisiti  di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti ai
fini istruttori, ivi compresi  la  regolarita'  della  domanda  e  la
completezza della documentazione prescritta;
   c)  dispone  la  regolarizzazione  della  domanda e l'acquisizione
della documentazione mancante.
  2. Il  responsabile  del  procedimento,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della domanda ovvero dalla data di regolarizzazione della
domanda  e  di acquisizione della documentazione di cui al precedente
comma, lettera c), convoca la conferenza di cui all'art. 27, comma 2,
del decreto legislativo n. 22/1997 ed invita a parteciparvi anche  il
richiedente  l'autorizzazione  o  un  suo  rappresentante  al fine di
acquisire informazioni e chiarimenti.