Art. 5.
  Conferenza ex art. 27, comma 2 del decreto legislativo n. 22/1997
 
  1. La  conferenza  prevista  dall'art.  27,  comma  2  del  decreto
legislativo  n.  22/1997  e'  composta,  oltre  che dal dirigente del
servizio ecologia e tutela dell'ambiente come segue:
   a) Dirigenti delle  seguenti  strutture  regionali  competenti  in
materia urbanistica, di tutela ambiente, di salute e di sicurezza sul
lavoro e di igiene pubblica:
    Servizio beni ambientali;
    Servizio assistenza sanitaria - Igiene ambientale e prevenzione;
    Servizio del genio civile, competente per territorio;
    Ispettorato   dipartimentale   delle   foreste,   competente  per
territorio.
  I predetti Dirigenti possono farsi sostituire con delega scritta da
dirigenti o funzionari della stessa struttura regionale;
   b) Rappresentanti degli enti locali interessati:
    Presidente  dell'amministrazione   provinciale   competente   per
territorio;
    Sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'impianto;
    altri sindaci interessati.
  I   predetti   rappresentanti   degli  enti  locali  possono  farsi
sostituire con delega  scritta  da  un  componente  delle  rispettive
giunte.
  2.  Possono  essere  invitati  a  partecipare  alla  conferenza  il
presidente  del  consorzio  comprensoriale  per  lo  smaltimento  dei
rifiuti  ed  il  presidente  della  comunita' montana, competenti per
territorio, i quali possono farsi rappresentare da amministratori dei
rispettivi enti, mediante delega scritta.
  3. La conferenza e' convocata con lettera raccomandata  con  avviso
di   ricevimento   inviata   a  tutti  i  componenti  e  ai  soggetti
interessati; la lettera di convocazione deve contenere una  relazione
sull'oggetto  della  conferenza  cui  va allegata copia dei documenti
utili ai fini di una valutazione preventiva  da  parte  dei  soggetti
convocati.
  4.  Il  dirigente  regionale  che  ha provveduto alla convocazione,
verifica la  presenza  e  la  legittimazione  dei  partecipanti  alla
conferenza  e ne coordina i lavori, redige, avvalendosi di dipendente
appositamente  incaricato,  il  verbale   della   riunione   che   e'
sottoscritto da tutti i partecipanti.
  Qualora non si raggiunga l'unanimita delle valutazioni, nel verbale
e'   riportata   la   motivazione   negativa   espressa   da  ciascun
partecipante.