Art. 8.
                  Competenze della Giunta regionale
 
  1. La Giunta regionale adotta il provvedimento finale entro  trenta
giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza.
  2.  L'approvazione  del progetto sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciale
e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra,  variante
allo  strumento  urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.