Art. 8. Competenze della Giunta regionale 1. La Giunta regionale adotta il provvedimento finale entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza. 2. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciale e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.