Art. 9. Interventi sostitutivi in caso di mancato rispetto dei termini 1. In caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai precedenti articoli 4 e 6, la Giunta regionale provvede a diffidare il responsabile del procedimento ovvero i dirigenti regionali che compongono la conferenza, assegnando il termine di 20 giorni per provvedere agli adempimenti di competenza e ad incaricare contestualmente i coordinatori dei settori competenti a provvedere alla loro sostituzione, in caso di ulteriore inerzia, con altri dirigenti delle rispettive strutture regionali. 2. La mancata partecipazione dei rappresentanti degli enti locali interessati convocati alla conferenza, assume valore di valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario.