Art. 9.
   Interventi sostitutivi in caso di mancato rispetto dei termini
 
  1. In caso di mancato rispetto del termine complessivo  di  cui  ai
precedenti  articoli  4 e 6, la Giunta regionale provvede a diffidare
il responsabile del procedimento ovvero  i  dirigenti  regionali  che
compongono  la  conferenza,  assegnando  il  termine di 20 giorni per
provvedere  agli  adempimenti   di   competenza   e   ad   incaricare
contestualmente  i  coordinatori  dei settori competenti a provvedere
alla loro sostituzione, in  caso  di  ulteriore  inerzia,  con  altri
dirigenti delle rispettive strutture regionali.
  2.  La  mancata partecipazione dei rappresentanti degli enti locali
interessati convocati alla conferenza, assume valore  di  valutazione
positiva,  salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data
fissata per la conferenza, parere  o  valutazione  scritta  di  senso
contrario.