Art. 2. Il sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 26 luglio 1997, n. 73 e' sostituito dal seguente: "La durata minima ed il contenuto dei corsi di formazione, gia' stabiliti dall'allegato 1 della legge regionale n. 73/1997, sono disciplinati in conformita' alle prescrizioni dell'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997. Per i corsi effettuati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e l'entrata in vigore della presente legge si prevede un regime transitorio ai sensi del quale sono presi in considerazione, ai fini della concessione del contributo di cui al punto 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 73/1997, sia i corsi di formazione effettuati in conformita' dell'allegato 1 della legge regionale n. 73/1997, sia i corsi con durata e contenuto minimo ex decreto ministeriale 16 gennaio 1997, sia che la richiesta di contributo sia stata gia' inoltrata ex legge regionale n. 73/1997 sia che invece venga inoltrata in base alla presente legge".