Art. 2.
 
  Il sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 26 luglio 1997, n.
73  e' sostituito dal seguente: "La durata minima ed il contenuto dei
corsi di formazione,  gia'  stabiliti  dall'allegato  1  della  legge
regionale   n.   73/1997,   sono  disciplinati  in  conformita'  alle
prescrizioni dell'art. 3 del decreto ministeriale  16  gennaio  1997.
Per i corsi effettuati nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e l'entrata in vigore
della  presente  legge  si prevede un regime transitorio ai sensi del
quale sono presi in considerazione, ai  fini  della  concessione  del
contributo  di  cui  al  punto 3 dell'art. 4 della legge regionale n.
73/1997,  sia  i  corsi  di  formazione  effettuati  in   conformita'
dell'allegato  1  della  legge  regionale n. 73/1997, sia i corsi con
durata e contenuto minimo ex decreto ministeriale  16  gennaio  1997,
sia  che la richiesta di contributo sia stata gia' inoltrata ex legge
regionale n. 73/1997 sia che invece  venga  inoltrata  in  base  alla
presente legge".