Art. 4.
 
  L'interpretazione  autentica  della disposizione di cui all'art.  6
della legge regionale 26 luglio 1997, n. 73 e' la seguente:
   "Le richieste di contributo di cui  alla  presente  legge  vengono
soddisfatte  secondo  l'ordine cronologico e numerico di acquisizione
al protocollo  del  settore  artigianato  -  commercio  e  promozione
industriale,  se  complete della documentazione formale e sostanziale
prescritta e fino ad  esaurimento  dei  fondi  stanziati  per  quella
tipologia  di  interventi, fatto salvo quanto previsto nel successivo
art. 8".