Art. 4. L'interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 6 della legge regionale 26 luglio 1997, n. 73 e' la seguente: "Le richieste di contributo di cui alla presente legge vengono soddisfatte secondo l'ordine cronologico e numerico di acquisizione al protocollo del settore artigianato - commercio e promozione industriale, se complete della documentazione formale e sostanziale prescritta e fino ad esaurimento dei fondi stanziati per quella tipologia di interventi, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 8".